Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale "G.D. Pisapia"

ASPP

Corte costituzionale

Processo penale/Giudizio abbreviato/Inapplicabilità per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo

C. cost., 17 gennaio 2025, n. 2
La facoltà di chiedere i riti alternativi – quando è riconosciuta – costituisce una modalità, tra le più qualificanti ed incisive di esercizio del diritto di difesa. Ma è altrettanto vero che la negazione legislativa di tale facoltà in rapporto ad una determinata categoria di reati non vulnera il nucleo incomprimibile del predetto diritto. (Precedente: S. 95/2015 - mass. 38388). L’accesso ai riti alternativi costituisce parte integrante del diritto di difesa (art. 24 Cost.) soltanto in quanto il legislatore abbia previsto la loro esperibilità in presenza di certe condizioni; di talché esso deve essere garantito ogniqualvolta sia stato ingiustificatamente negato a un imputato per effetto di un errore del pubblico ministero nella formulazione dell’imputazione, di una erronea valutazione di un giudice intervenuto in precedenza nella medesima vicenda processuale, ovvero di una modifica dell’imputazione nel corso del processo. Ma dall’art. 24 Cost. non può dedursi un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall’ordinamento processuale penale.

Processo penale/Giudizio in assenza/Giustizia riparativa

C. cost., 24 luglio 2025, n. 128

L’assenza, nell’articolo 420-quater, comma 4, del codice di procedura penale, dell’avviso all’imputato della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa, previsto invece in altre fasi del procedimento, non incide sul diritto di difesa, poiché la facoltà di accedere alla giustizia riparativa non è legata alla fase processuale né disciplinata dalle stesse garanzie costituzionali. Invero, il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella conformazione del processo penale e degli strumenti alternativi o accessori. L’assenza dell’avviso nella sentenza che chiude il processo per irreperibilità non è frutto di arbitrarietà, ma trova giustificazione nella presenza di molteplici occasioni successive per esercitare tale facoltà, anche oltre la definizione del processo. Si è poi sottolineato che la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa non è soggetta a termini perentori. L’imputato, infatti, può esercitare questa possibilità in qualsiasi momento, anche dopo l’emissione della sentenza per irreperibilità, e quindi non vi è alcuna compromissione del diritto di iniziativa o di autodifesa.

Processo penale/esecuzione della pena/Reati ‘ostativi’

C. cost., 29 luglio 2025, n. 139

Rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta, compiuta dalla riforma Cartabia, di non consentire l’applicazione di pene sostitutive alla detenzione ai condannati per i reati indicati nell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario (i cosiddetti “reati ostativi”); ma il legislatore e l’amministrazione penitenziaria hanno il “preciso dovere” di assicurare a tutti i condannati a pene detentive “condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena”.

Ordinamento penitenziario/Benefici penitenziari/Permessi premio/Preclusione biennale/Incostituzionalità

C. cost., 7 marzo 2025, n. 24

La preclusione biennale alla concessione dei permessi premio contenuta nell'art. 30 ter, comma 5, l. 26 luglio 1975, n. 354, è costituzionalmente illegittima poiché impedisce al magistrato di sorveglianza di valutare liberamente il percorso trattamentale del detenuto e la sua eventuale persistente pericolosità sociale, violando il principio della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3, Cost.