Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale "G.D. Pisapia"

ASPP

Corte costituzionale

Corte cost. sent. 23 marzo 2026 (dep. 30 aprile 2026), n. 66, pres. Amoroso, rel. Petitti

Pubblicazione in G.U. 6/5/2026 n. 18

Norme impugnate: Art. 147 del codice penale

Non è irragionevole, né viola il diritto di difesa, la funzione rieducativa della pena e il principio di ragionevole durata del processo, l’articolo 147 del codice penale, nella parte in cui non consente al giudice, a fronte dell’accertamento di uno stato di irreversibile incapacità psicofisica del condannato, non già di differire l’esecuzione della pena, con continue rivalutazioni di quello stato, ma di dichiarare non luogo a procedere alla esecuzione stessa.

 

Corte cost. sent. 9 febbraio 2026 (dep. 5 maggio 2026), n. 68, pres. Amoroso, rel. Patroni Griffi

Pubblicazione in G.U. 6/5/2026 n. 18

Norme impugnate: Art. 656, comma 9, lett. a), del codice di procedura penale e art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26/07/1975, n. 354.

Quando sia stata riconosciuta la circostanza ad effetto speciale della minore gravità, il condannato per il reato di atti sessuali con minorenne, ove ne sussistano le condizioni, deve vedersi sospesa l’esecuzione della pena, in modo che possa presentare istanza di accesso ai benefici penitenziari e che la magistratura di sorveglianza possa compiere la conseguente valutazione individualizzata, senza che nel frattempo sia limitata la libertà personale con la detenzione in carcere.

 

Corte cost. sent. 23 febbraio 2026 (dep. 30 aprile 2026) n. 64, pres. Amoroso, rel. D’Alberti

Pubblicazione in G.U. 6/5/2026 n. 18

Norme impugnate: Art. 34, comma 2, del codice di procedura penale.

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato, nei confronti di un soggetto imputato del reato di rissa, del giudice dell’udienza predibattimentale che abbia in precedenza disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti di altri coimputati del medesimo reato.

 

Corte cost. sent. 14 gennaio 2026 (dep. 30 gennaio 2026) n. 12, pres. Amoroso, rel. San Giorgio

Pubblicazione in G.U. 4/2/2026 n. 5

Norme impugnate: Art. 225, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 102 e 107, comma 3, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)».

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 24 della Costituzione, dell’articolo 225, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui – per la eccezionale ipotesi introdotta dalla sentenza della stessa Corte numero 192 del 2023 – non prevede che l’onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d’ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell’imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 83 del testo unico delle spese di giustizia per l’ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio.

 

 

Corte cost. sent. 17 novembre 2025 (dep. 30 dicembre 2025), n. 212, pres. Amoroso, rel. Patroni Griffi

LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Pubblicazione in G.U. 31/12/2025 n. 53

Norme impugnate: Art. 34, comma 2, del codice di procedura penale.

È stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dell’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell’appello avverso l’ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell’ordinanza anzidetta. È stata altresì dichiarata in via conseguenziale, ai sensi dell’articolo 27 della legge numero 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull’ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato.

 

 

Corte cost. sent. 23 settembre 2025 (dep. 29 dicembre 2025), n. 203, pres. Amoroso, rel. Petitti 

Pubblicazione in G.U. 31/12/2025 n. 53

Norme impugnate: Art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22/9/1988, n. 448, aggiunto dall’art. 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15/9/2023, n. 123, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 13/11/2023, n. 159.

La Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale del comma 5-bis dell’articolo 28 del d.P.R. numero 448 del 1988, introdotto in sede di conversione del decreto-legge numero 123 del 2023 (c.d. decreto Caivano), a tenore del quale non è consentita la sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato minorenne quando si procede per violenza sessuale aggravata (ovvero per omicidio o rapina, sempre in forme aggravate). La norma censurata è stata invece giudicata sproporzionata nella parte in cui esclude la messa alla prova dell’imputato minorenne anche quando la violenza sessuale rientra nei «casi di minore gravità» per i quali l’articolo 609-bis, terzo comma, del codice penale stabilisce una circostanza attenuante a effetto speciale. La Corte ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale del comma 5-bis dell’articolo 28 suddetto nella parte in cui non esclude i casi di minore gravità

 

Corte cost. sent. 20 ottobre 2025 (dep. 29 dicembre 2025), n. 201, pres. Amoroso, rel. Viganò

Pubblicazione in G.U. 31/12/2025 n. 53

Norme impugnate: Art. 69-bis, comma 3, della legge 26/7/1975, n. 354, come sostituito dall’art. 5, comma 3, del decreto-legge 4/7/2024, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 8/8/2024, n. 112.

È costituzionalmente illegittima, per violazione, tra gli altri, dei principi di ragionevolezza e di finalità rieducativa della pena, una norma del 2024 che ha modificato la disciplina della liberazione anticipata (articolo 69-bis della legge sull’Ordinamento penitenziario).

 

Corte cost. sent. 20 ottobre 2025 (dep. 25 novembre 2025), n, 170, pres. Amoroso, rel. Marini F.S.

Pubblicazione in G.U. 26/11/2025 n. 48

Norme impugnate: Art. 83 del codice di procedura penale.

È illegittimo l’articolo 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al medico imputato di chiedere, nel processo penale, la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie, previste dall’articolo 10 della legge numero 24 del 2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco).

 

Corte cost. sent.  11 giugno 2025 (dep. 1 luglio 2025), n. 90/2025, pres. Amoroso, rel. Marini F.S. 

Pubblicazione in G.U. 2/7/2025 n. 27

Norme impugnate: Art. 168-bis, primo comma del codice penale, art. 550, comma 2, del codice di procedura penale, art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9/10/1990, n. 309, e art. 4, comma 3, del decreto-legge 15/9/2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 13/11/2023, n. 159.

È incostituzionale l’esclusione del reato di spaccio di lieve entità o piccolo spaccio dalla messa alla prova. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 168-bis del codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, qualificato di lieve entità, previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo unico stupefacenti.

Processo penale/Giudizio abbreviato/Inapplicabilità per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo

C. cost., 17 gennaio 2025, n. 2
La facoltà di chiedere i riti alternativi – quando è riconosciuta – costituisce una modalità, tra le più qualificanti ed incisive di esercizio del diritto di difesa. Ma è altrettanto vero che la negazione legislativa di tale facoltà in rapporto ad una determinata categoria di reati non vulnera il nucleo incomprimibile del predetto diritto. (Precedente: S. 95/2015 - mass. 38388). L’accesso ai riti alternativi costituisce parte integrante del diritto di difesa (art. 24 Cost.) soltanto in quanto il legislatore abbia previsto la loro esperibilità in presenza di certe condizioni; di talché esso deve essere garantito ogniqualvolta sia stato ingiustificatamente negato a un imputato per effetto di un errore del pubblico ministero nella formulazione dell’imputazione, di una erronea valutazione di un giudice intervenuto in precedenza nella medesima vicenda processuale, ovvero di una modifica dell’imputazione nel corso del processo. Ma dall’art. 24 Cost. non può dedursi un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall’ordinamento processuale penale.

Processo penale/Giudizio in assenza/Giustizia riparativa

C. cost., 24 luglio 2025, n. 128

L’assenza, nell’articolo 420-quater, comma 4, del codice di procedura penale, dell’avviso all’imputato della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa, previsto invece in altre fasi del procedimento, non incide sul diritto di difesa, poiché la facoltà di accedere alla giustizia riparativa non è legata alla fase processuale né disciplinata dalle stesse garanzie costituzionali. Invero, il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella conformazione del processo penale e degli strumenti alternativi o accessori. L’assenza dell’avviso nella sentenza che chiude il processo per irreperibilità non è frutto di arbitrarietà, ma trova giustificazione nella presenza di molteplici occasioni successive per esercitare tale facoltà, anche oltre la definizione del processo. Si è poi sottolineato che la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa non è soggetta a termini perentori. L’imputato, infatti, può esercitare questa possibilità in qualsiasi momento, anche dopo l’emissione della sentenza per irreperibilità, e quindi non vi è alcuna compromissione del diritto di iniziativa o di autodifesa.

Processo penale/esecuzione della pena/Reati ‘ostativi’

C. cost., 29 luglio 2025, n. 139

Rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta, compiuta dalla riforma Cartabia, di non consentire l’applicazione di pene sostitutive alla detenzione ai condannati per i reati indicati nell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario (i cosiddetti “reati ostativi”); ma il legislatore e l’amministrazione penitenziaria hanno il “preciso dovere” di assicurare a tutti i condannati a pene detentive “condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena”.

Ordinamento penitenziario/Benefici penitenziari/Permessi premio/Preclusione biennale/Incostituzionalità

C. cost., 7 marzo 2025, n. 24

La preclusione biennale alla concessione dei permessi premio contenuta nell'art. 30 ter, comma 5, l. 26 luglio 1975, n. 354, è costituzionalmente illegittima poiché impedisce al magistrato di sorveglianza di valutare liberamente il percorso trattamentale del detenuto e la sua eventuale persistente pericolosità sociale, violando il principio della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3, Cost.