Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale "G.D. Pisapia"

ASPP

Corte di giustizia Unione Europea

Causa C-583/23 AK / Ministère public
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Ambito di applicazione ratione materiae – Nozione di “atto di indagine” – Notifica di un’ordinanza di rinvio a giudizio accompagnata da un ordine di custodia cautelare e di deposito di una cauzione – Audizione dell’imputato
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation - Chambre criminelle
Lingua processuale: francese
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62023CJ0583 

Con la sentenza in epigrafe, la Quarta Sezione delle Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha affermato che gli artt. 1 e 3 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, devono essere interpretati nel senso che non può costituire ordine europeo d’indagine una decisione con la quale un’autorità giudiziaria di uno Stato membro richieda a un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro di notificare a una persona un’ordinanza di rinvio a giudizio che la riguarda o di collocare una persona in custodia cautelare per fini diversi da quelli previsti agli artt. 22 e 23 di detta direttiva, o di imporle il deposito di una cauzione; al contrario, costituisce ordine europeo d’indagine, una decisione con la quale un’autorità giudiziaria di uno Stato membro richieda a un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro di consentire a una persona di far valere le proprie osservazioni sui fatti enunciati nell’ordinanza di rinvio a giudizio che la riguarda, purché tale richiesta di audizione sia diretta a raccogliere elementi di prova.