Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale "G.D. Pisapia"

ASPP

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Corte eur. dir. uomo, 3 giugno 2025, Uygun c. Turchia (ricorso n. 9389/19)

Sussiste una violazione del diritto al rispetto della corrispondenza (ex art. 8 CEDU) il rifiuto, da parte delle autorità penitenziarie, di inviare una lettera di un detenuto alla sua fidanzata, quando i motivi addotti per tale rifiuto (presunto continuo coinvolgimento del detenuto con un’organizzazione terroristica) non sono sufficientemente circostanziati o non sono stati oggetto di un accertamento giudiziario definitivo. 

Corte eur. dir. uomo, 5 giugno 2025, Anna Maria Ciccone c. Italia (ricorso n. 21492/17)

In un procedimento penale in cui il giudice di gravame annulla la sentenza di assoluzione di primo grado e pronuncia una condanna, l’equità del processo (ai sensi dell’articolo 6, § 1, CEDU) richiede che la Corte d’appello ascolti direttamente gli esperti le cui dichiarazioni orali in primo grado hanno avuto un impatto decisivo sulla valutazione dei fatti e sull’assoluzione dell’imputato, specialmente se intende interpretare tali dichiarazioni in modo diverso e sfavorevole all’imputato.Tale principio si basa sulla nozione autonoma di “testimone” nella Convenzione, che include anche gli esperti.

Corte eur. dir. uomo, 5 giugno 2025, Cioffi c. Italia (ricorso n. 17710/15)

Sussiste una duplice violazione dell’art. 3 CEDU nel caso in cui l’indagato venga sottoposto a maltrattamenti fisici e verbali da parte delle forze dell’ordine finalizzati all’ottenimento di informazioni (violazione sostanziale), qualora, successivamente, il procedimento penale a carico degli agenti responsabili di tali violenze si concluda senza un accertamento definitivo delle responsabilità a causa dell’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione (violazione procedurale).

Corte eur. dir. uomo, 1° luglio 2025, Hayes e altri c. Regno Unito (ricorsi n. 56532/22, 56889/22 e 3739/23)

Non costituisce violazione dell’art. 3 CEDU la potenziale estradizione negli Stati Uniti d’America di individui imputati di gravi reati, ancorché esposti al rischio di una condanna all’ergastolo senza libertà condizionale, qualora il sistema giudiziario del Paese richiedente preveda un meccanismo di revisione della pena (quale il compassionate release) idoneo a consentire la valutazione della riabilitazione e di altre circostanze personali del condannato, e la pena detentiva a vita non risulti manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti.

Corte eur. dir. uomo, 3 luglio 2025, N.T. c. Cipro (ricorso n. 28150/22)

Costituisce una violazione degli artt. 3 e 8 CEDU, nonché dell’art. 14, il mancato adempimento da parte delle autorità statali degli obblighi positivi di condurre un’indagine efficace e di perseguire adeguatamente le accuse di stupro, soprattutto quando tale inadempienza è aggravata da un’errata valutazione del consenso influenzata da stereotipi di genere e da atteggiamenti volti a colpevolizzare la vittima, che comportano vittimizzazione secondaria e discriminazione.

Corte eur. dir. uomo, 8 luglio 2025, Ismailaj e al. c. Albania (ricorso n. 28873/22)

Costituisce una violazione dell’art. 6, § 1, CEDU (diritto a un processo equo) la partecipazione di un giudice della Corte Suprema a un procedimento, quando lo stesso giudice aveva precedentemente esaminato il merito di procedimenti di primo grado strettamente correlati, con questioni giuridiche di fondo simili, poiché ciò genera dubbi oggettivamente giustificati circa la sua imparzialità.

Corte eur. dir. uomo, 10 luglio 2025, Sakkou c. Cipro (ricorso n. 4429/23)

Non costituisce una violazione dell’art. 6 CEDU (diritto a un processo equo) la condanna di un imputato per reati di droga basata in modo decisivo sulla testimonianza di un complice, a condizione che: a) non siano state offerte al complice promesse o ricompense indebite (se non l’inserimento in un programma di protezione testimoni); b) i tribunali nazionali abbiano agito con cautela nell’affidarsi a tale testimonianza; c) i tribunali nazionali si siano basati anche su prove indipendenti che abbiano rafforzato la testimonianza, garantendo così l’equità del processo nel suo complesso.

Corte eur. dir. uomo, 10 luglio 2025, Gullotti c. Italia (ricorso n. 64753/14)

Costituisce una violazione dell’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della corrispondenza) la limitazione del diritto di un detenuto, sottoposto al regime di sicurezza speciale per reati di mafia, di comunicare tramite corrispondenza. Tale violazione si verifica quando la decisione giudiziaria che impone la restrizione non è adeguatamente motivata e non si basa su una valutazione specifica e autonoma della necessità della misura, ma su un riferimento generico al ruolo preminente del detenuto all’interno dell’organizzazione criminale, senza chiarire le circostanze concrete e attuali che giustificherebbero la limitazione.

Corte eur. dir. uomo, 10 luglio 2025, Korniyets e al c. Ucraina (ricorsi nn. 2599/16, 6904/16 e 12704/16)

Costituisce una violazione dell’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e del domicilio) l’esecuzione di perquisizioni domiciliari in circostanze di urgenza senza un mandato giudiziario preventivo, quando il quadro normativo interno non offre garanzie adeguate ed efficaci contro l’arbitrarietà. Nello specifico, la violazione si riscontra quando: la valutazione delle “circostanze urgenti” è lasciata agli investigatori stessi; il controllo giudiziario è attivato d’ufficio e si svolge in assenza dell’interessato, senza alcuna possibilità per lo stesso di partecipare o di chiedere una revisione giudiziaria della legittimità e della giustificazione della perquisizione e, infine, non è possibile presentare appello contro la convalida. 

Costituisce una violazione dell’art. 13 CEDU, in combinato disposto con l’art. 8 CEDU, la mancanza di un rimedio effettivo a livello nazionale che consenta ai ricorrenti di contestare la liceità e la giustificazione della perquisizione domiciliare.

Costituisce, infine, una violazione dell’art. 3 Cedu, in senso procedurale, la mancanza di un’indagine efficace su tali eventi, caratterizzata da gravi carenze e una durata complessiva prolungata per oltre sette anni.

Corte europea dei diritti dell’uomo, 22 luglio 2025, Demirhan e al. c. Turchia 

Costituisce una violazione dell’art. 7 CEDU (principio di legalità) la condanna per appartenenza a un’organizzazione terroristica armata, quando si fonda in modo decisivo sull’uso dell’applicazione di messaggistica crittografata denominata ByLock, senza una valutazione individualizzata degli elementi materiali e psicologici del reato. Tale violazione si verifica quando la decisione giudiziaria si basa su un’analisi uniforme e onnicomprensiva delle prove ByLock, senza considerare le specifiche circostanze di ciascun imputato.

Costituisce altresì una violazione dell’art. 6, § 1, CEDU (diritto a un equo processo) l’impossibilità per l’imputato di contestare efficacemente la prova cruciale, quale i dati ByLock. Tale violazione si verifica allorquando la decisione non è adeguatamente e pertinentemente motivata, in particolare per ciò che concerne la presunzione secondo cui la piattaforma ByLock sia uno strumento di comunicazione impiegato esclusivamente da soggetti appartenenti a un’organizzazione criminale.